Presidente Ennio Magnani

Art. 1. (Costituzione e denominazione)
E' costituita, con sede nel comune di Trento, la società cooperativa denominata “Assomela società cooperativa".
La società potrà istituire, con delibera dell’organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.
Art. 2. (Durata)
La società avrà durata fino 2060.
La durata della società potrà essere prorogata o la società anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria.
Art. 3. (Scopo mutualistico)
La società si propone, senza finalità speculative, di far partecipare i propri soci ai benefici della mutualità promuovendo, nel loro interesse, il sostegno, la valorizzazione e l'incremento della produzione agricola a tutti i livelli, statali e comunitari.
La società può operare anche con terzi.
Art. 4. (Oggetto sociale)
La Cooperativa ha come oggetto l'esercizio prevalente delle attività agricole di cui all'art. 2135 C.C. ed in particolare la promozione, il sostegno e la valorizzazione della produzione melicola in modo da migliorare le condizioni economico – sociali dei soci.
A tal fine la società potrà in particolare:
- assicurare la programmazione della produzione e l’adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, anche attraverso l’istituzione di fondi consortili;
- promuovere la concentrazione dell’offerta e l’immissione sul mercato della produzione degli aderenti;
- adottare iniziative volte a ridurre i costi di produzione ed a regolarizzare i prezzi alla produzione;
- valorizzare la produzione di mele italiane, intraprendere iniziative promozionali nel settore e svolgere attività di coordinamento in tali ambiti, a livello nazionale e internazionale;
- promuovere la ricerca, la sperimentazione e lo studio ai fini di un miglioramento del prodotto, a fini statistici e programmatici, su scala europea e mondiale;
- offrire assistenza tecnica ai soci e compiere iniziative per il miglioramento gestionale;
- ricercare forme di collaborazione e di accordo tra i soci e con altri operatori del settore, a livello nazionale e internazionale;
- svolgere attività di formazione, di aggiornamento professionale e promuovere l’informazione e lo scambio di notizie fra i soci;
- promuovere ogni iniziativa diretta a sensibilizzare gli organismi ed enti pubblici e territoriali competenti a forme di tutela per il settore.
La società potrà compiere tutte le attività analoghe, affini o annesse alle precedenti, nonché operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie funzionali o utili al perseguimento dell’oggetto sociale.
La Società Cooperativa si avvarrà delle eventuali agevolazioni e provvidenze di legge e così di quelle disposte dalla UE, dallo Stato, dalle Regioni e da Enti locali, nonché dei finanziamenti e contributi disposti da organismi pubblici e privati.
Art. 5. (Requisiti dei soci)
Possono essere soci della Cooperativa le Associazioni ed Organizzazioni di Produttori agricoli di mele, Unioni Nazionali e ogni altro soggetto avente forma societaria che abbia interesse a tutelare la produzione melicola italiana. Tra questi soggetti, sono ammessi soci sovventori ai sensi dell’art. 2548 c.c.
Art. 6. (Domanda di ammissione)
La domanda di ammissione a socio, contenente l'impegno a rispettare lo statuto, il valore della quota che il richiedente intende sottoscrivere e l’espressa accettazione della clausola arbitrale deve essere presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione al quale spetta di deliberare in merito.
Il C.d.A., accertata l’esistenza dei requisiti di cui all’articolo precedente, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli Amministratori sul libro soci.
L’annotazione deve essere sottoscritta dal socio.
Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte in occasione della successiva convocazione.
Art. 7. (Obblighi dei soci)
I soci hanno l'obbligo:
a) di concorrere alla formazione del capitale sociale con la sottoscrizione ed il versamento della quota di partecipazione al capitale stesso;
b) di versare la tassa di ammissione stabilita dall’assemblea, che sarà accantonata in apposita riserva indivisibile;
c) di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.
d) di versare i contributi annuali a fronte dei servizi resi dalla cooperativa.
L’organo Amministrativo fissa i contributi annuali in misura proporzionale alla produzione media dell’ultimo triennio. Ai sensi dell’art. 2521 c.c., il rapporto tra società e soci sarà disciplinato da appositi regolamenti che determineranno i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica.
Detti regolamenti saranno approvati dall’assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.
Art. 8. (Diritti dei soci)
I soci hanno diritto:
a) di partecipare all’assemblea e, se iscritti a libro soci da almeno novanta giorni, alle deliberazioni della stessa ed alle elezioni delle cariche sociali;
b) di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla società nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;
c) di prendere visione dei libri sociali secondo le modalità previste dalla legge e, nei quindici giorni antecedenti all'assemblea, del bilancio dell'esercizio e delle relazioni accompagnatorie;
d) di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o proposte riferite alla gestione sociale.
Art. 9. (Perdita della qualità di socio – Intrasferibilità della quota)
Il vincolo sociale cessa in seguito a recesso volontario, ad esclusione o scioglimento della società.
Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo né essere cedute, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la società.
Art. 10. (Recesso del socio)
Il socio che intende recedere dalla società deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata al Consiglio di Amministrazione.
Il recesso ha effetto per il rapporto sociale dopo tre mesi dalla comunicazione di cui al comma precedente.
Per il rapporto mutualistico il recesso ha effetto con la chiusura dell’anno solare in corso se la comunicazione è data almeno tre mesi prima o con la chiusura dell’anno solare successivo, in caso contrario.
Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso due anni dall’ingresso del socio in società.
Art. 11. (Esclusione)
L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:
a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o abbia perduto i requisiti per l’ammissione; b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscono al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
d) che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento della quota sottoscritta o al pagamento di somme dovute a qualsiasi titolo alla società.
Contro la delibera del Consiglio di Amministrazione il socio escluso può appellarsi, entro il termine tassativo di sessanta giorni dalla comunicazione avutane, al Collegio Arbitrale. L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.
Art. 12. (Liquidazione)
Ai soci usciti per qualunque causa spetta soltanto il rimborso della quota versata, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputate a capitale. L’importo rimborsato non potrà comunque superare quello effettivamente versato, restando esclusi qualsiasi pretesa o diritto sul patrimonio sociale esistente.
Il Consiglio di Amministrazione potrà compensare il rimborso della quota come pure altri crediti che il socio vanta nei confronti della società, con le partite debitorie che il socio uscente abbia verso la società, ivi compresi eventuali indennizzi o penali irrogati dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 13. (Patrimonio)
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
a) dal capitale in misura variabile, versato sotto forma di quote da parte di ciascun associato del valore di € 500 (cinquecento) ciascuna o di un suo multiplo e va integralmente versato all’atto della sottoscrizione. Ogni associato è tenuto a sottoscrivere una quota del valore di Euro 500 (cinquecento) qualora la sua produzione media di mele dell’ultimo triennio sia pari o inferiore a 50.000 tonnellate, di Euro 1000 (mille) se la sua produzione sia pari o inferiore a 75.000 tonnellate e così di seguito con un aumento di Euro 500 per ogni ulteriore tranches di 25.000 tonnellate fino ad un massimo di 2.500 Euro; il calcolo della produzione media degli associati e delle conseguenti quote di partecipazione verrà aggiornato ogni triennio dalla costituzione;
b) dai contributi straordinari eventualmente deliberati con lo scopo di incrementare il patrimonio, ed in questo caso da indicare nel bilancio annuale come “fondo contributi straordinari degli associati”;
c) da eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni di persone ed Enti, anche pubblici, da indicare nel bilancio annuale come fondo contributi straordinari di terzi;
d) dai risultati derivanti dalla gestione, se non diversamente deliberato dall’Assemblea che approva il bilancio annuale, da indicare nella stessa come avanzo e disavanzo di gestione; e) da ogni altra entrata in conto capitale che concorra ad incrementare il patrimonio sociale, da indicare nel bilancio annuale come Fondo contributi Straordinari a terzi o di associati in relazione alla provenienza dell’entrata.
E’ fatto divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale.
Art. 14 (Fondo di esercizio)
Può essere costituito ai sensi dell'art. 15 del regolamento (CE) n. 2200/96 e delle norme comunitarie e/o nazionali vigenti, un fondo di esercizio alimentato con i contributi finanziari dei soci. Il credito del socio così costituito non sarà produttivo di alcun interesse o remunerazione.
Tale fondo è alimentato, altresì, dall'aiuto finanziario comunitario di cui alla normativa vigente.
Scopo del fondo è il finanziamento di un programma operativo da presentare alle competenti autorità nazionali nonché il finanziamento di ritiri dei prodotti dal mercato alle condizioni previste dal regolamento (CE) n.2200/96 e dalle relative normative di applicazione comunitarie e nazionali. Le procedure, le modalità e le norme per il funzionamento del fondo saranno definite in un apposito Regolamento interno predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci.
Art. 15. (Bilancio di esercizio)
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio.
Il bilancio deve essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell’art. 2364 c.c.
Gli eventuali utili netti annuali saranno devoluti alla riserva legale indivisibile nella misura prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.
Una quota degli utili netti annuali dovrà essere corrisposta al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.
La quota di utili netti annuali che non sarà assegnata ai sensi dei precedenti commi e che non verrà utilizzata per la corresponsione di dividendi, nei limiti stabiliti dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente, o per la formazione di altre riserve o fondi indivisibili, dovrà essere destinata a fini mutualistici.
Art. 16. (Ristorni)
L’Organo amministrativo che redige il bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica.
L’assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle forme previste dall’art. 2545 sexies, del codice civile.
La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la cooperativa e il socio stesso, secondo quando previsto in apposito regolamento.
Art. 17. (Organi)
Sono organi sociali:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio Sindacale se nominato.
Art. 18. (Assemblea)
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
Spetta all'assemblea ordinaria:
- eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione e determinarne il compenso;
- procedere all’eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- ove non designato per legge nominare il soggetto deputato al controllo contabile;
- approvare il bilancio annuale e decidere circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite, nonché sull’eventuale erogazione di ristorni;
- deliberare la costituzione di fondi necessari, ivi compreso un apposito fondo operativo destinato alla esecuzione del programma operativo, per il conseguimento degli scopi sociali alimentati da contributi degli associati e di enti pubblici e privati, nazionali ed esteri. Al fine di determinare la congruità di tali fondi sarà congiuntamente approvato il relativo programma operativo di utilizzo;
- approvare, con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria, i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica; - deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei componenti il Collegio Sindacale;
- deliberare su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.
Sono riservate all'assemblea straordinaria le deliberazioni sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento della società, nonché la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.
Art. 19. (Convocazione)
L'assemblea ordinaria deve essere convocata, presso la sede sociale o anche altrove, comunque entro il territorio nazionale in luogo di facile accesso, almeno una volta all'anno entro il termine indicato all’art. 15.
L'assemblea può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta esso ne riconosca la necessità e deve essere convocata, nel più breve tempo possibile, quando ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci, con l'indicazione degli oggetti da trattare. La convocazione avviene mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata o con altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della convocazione.
L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società.
Art. 20. (Costituzione e quorum deliberativi)
L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno due terzi dei voti dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di tre quarti dei voti presenti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.
Art. 21. (Voto)
Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea con diritto di voto tutti gli associati che risultano iscritti almeno novanta giorni prima di quello fissato per l’adunanza e che siano in regola con i versamenti.
Ogni socio ha un voto.
I soci persone giuridiche hanno diritto ad un numero di voti calcolato in proporzione al valore della quota possedute in misura di 1 (uno) voto per ogni 500 (cinquecento) Euro di quota detenuta, fino ad un massimo di 5 (cinque).
I soci persone giuridiche sono rappresentati all'assemblea dal loro rappresentante legale oppure da un loro amministratore munito di mandato scritto.
Le deleghe devono essere presentate al Presidente dell'assemblea e conservate negli atti.
Ciascun socio può rappresentare soltanto un altro socio.
Le votazioni si fanno per voto palese e, di regola, per alzata di mano con prova e controprova. L'assemblea potrà decidere altre modalità di espressione palese del voto.
Art. 22. (Presidenza dell’assemblea)
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di ambedue o quando la maggioranza dei soci lo richieda l'assemblea elegge fra i soci chi debba presiederla. L'assemblea nomina un segretario e due scrutatori.
Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto e risultanti da regolare verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori sono obbligatorie per tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.
Art. 23. (Consiglio di Amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di amministratori variabile da 3 a 21 eletti dall'assemblea a maggioranza relativa di voti. L’assemblea, prima dell’elezione, provvede alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Possono essere eletti amministratori anche non soci, ma, in ogni caso, la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci persone giuridiche. Il Consiglio procede, nella prima riunione, alla nomina di un Presidente e di un Vicepresidente, eletto fra i suoi componenti. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio stesso.
Art. 24. (Integrazione del Consiglio)
Nel caso si renda vacante nel corso dell'esercizio un posto di Amministratore, il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituirlo nei modi previsti dal 1° comma dell’art. 2386 del codice civile.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Art. 25. (Compiti degli amministratori)
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano nell’oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge e di statuto, sono espressamente riservate all’assemblea.
Il Consiglio potrà delegare parte dei suoi compiti a un Comitato Esecutivo la cui composizione e le cui competenze saranno stabilite dalla delibera istitutiva, ed il cui funzionamento segue le norme del Consiglio.
Art. 26. (Convocazione e deliberazioni)
Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione purchè in Italia tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica, oppure da almeno due sindaci, se nominati.
La convocazione è fatta con invito scritto da inviarsi almeno tre giorni prima della riunione.
Nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma non inferiore a un giorno.
La convocazione deve avvenire con avviso raccomandato, telegramma, ovvero a mezzo fax o posta elettronica al domicilio o al numero risultante nei libri sociali con prova di ricevimento, inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale se nominati.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ovvero, in caso anche di sua assenza o impedimento, da persona designata dagli intervenuti.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Tutte le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole ed il raggiungimento di una maggioranza pari alla maggioranza dei presenti.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.
Art. 27. (Rappresentanza)
Il Presidente del Consiglio ha la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.
Nell'assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce, con tutte le attribuzioni ed i poteri, il Vicepresidente.
Il Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può conferire procure speciali, per singoli atti o categorie di atti.
Art. 28. (Collegio sindacale)
Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea che ne nomina il Presidente. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
Essi sono rieleggibili.
La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio.
Al Collegio Sindacale può essere attribuito anche il controllo contabile; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
Art. 29. (Controllo contabile)
Il controllo contabile, se non è attribuito al Collegio sindacale ai sensi dell’articolo precedente, è esercitato in conformità a quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.
Art. 30. (Controversie devolute al Collegio Arbitrale)
Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 31 salvo che non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere di esclusione da socio; c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o componenti del Collegio Sindacale, o nei loro confronti. L’accettazione espressa della clausola compromissoria è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L’accettazione della nomina alla carica di Amministratore, membro del Collegio Sindacale o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.
Art. 31. (Composizione del Collegio Arbitrale – regole procedurali)
Gli arbitri sono in numero di:
a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 20.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile; b) tre, per le altre controversie.
Gli arbitri sono scelti tra professionisti esperti nel ramo della controversia e sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.
La domanda di arbitrato anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.
Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall’art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.
Gli arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzione dell’Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all’art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o dal rispetto del principio del contraddittorio.
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un’apposita udienza di trattazione.
Le spese di funzionamento dell’organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l’attivazione della procedura.
Art. 32. (Scioglimento della società e devoluzione del patrimonio)
Nel caso di scioglimento della società l'assemblea eleggerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, e stabilirà le norme della liquidazione.
Con la cessazione della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto al fondo mutualistico indicato all'art. 15.
Art. 33 (Regolamenti interni)
Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da regolamenti interni da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.
Art. 34. (Adesione)
La Società aderisce alla Federazione Trentina delle Cooperative di Trento.
Art. 35. (Rinvio)
Per quanto non contemplato nel presente statuto si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di Società cooperative a mutualità prevalente.
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.